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Soluzioni tecnologiche

Ecoconsult, da sempre attenta alle innovazioni tecnologiche nei propri campi d'applicazione, attraverso una consolidata partnership con azienda informatica può sviluppare sistemi di gestione ad-hoc adatta ad ogni singola esigenza. Qualche esempio:

 

DVR onWeb: Deposito e Consultazione Documenti Valutazione dei Rischi (DVR)

Attraverso un apposito sistema su server dedicato, il sistema di Gestione DVR onWeb permette di depositare documentazione DVR direttamente dalla sede di Ecoconsult. I vantaggi di DVR onWeb sono molteplici:

- velocità di inserimento, eliminando la consegna "a mano" del documento,

- creazione di archivio online con riferimenti dedicati (es. per data, per sito), consultabile da qualsiasi postazione abilitata

- consultazione veloce e stampa dei documenti: attraverso l'accesso con credenziali personalizzate, l'utente può accedere alla propria area riservata, ricercare il documento attraverso un apposito motore di ricerca oppure entrare nella sezione apposita.

Tutto questo direttamente dalla propria postazione pc!

La protezione dei dati è garantito dall'accesso criptato a 2048 bit (SSL), blocco htaccess e robots.txt lock.

 

SafetySign: Firma elettronica dei documenti sulla sicurezza e salute sul lavoro (SGSSL)

Tanto semplice quanto utile, il sistema proposto è stato ideato al fine di evitare le lunghe attese per ottenere la firma dei documenti da parte dei destinatari. SafetySign è lo strumento con il quale i destinatari dei documenti, dopo essere stati avvertiti da una email automatica della presenza di documentazione da firmare, con un semplice click, potranno apporre la propria firma sul documento. E se manca la firma di uno o più destinatari? Nessun problema: sarà sufficiente inviare un sollecito, attraverso un semplice click, per avvertire a mezzo email della mancanza della firma.

Si pensi a quanto possa essere utile il gestionale SafetySign nei casi delle medie-grandi imprese o imprese con sedi dislocate!

La sicurezza di SafetySign è gestita da un certificato SSL con crittazione a 2048 bit, blocco htaccess, blocco robots.txt e credenziali di accesso criptate a 2048 bit.

Per saperne di più, contattaci.

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Gestione delle emergenze

Gestione delle emergenze

gestione emergenze bn

Certificato di prevenzione incendi

Assistenza tecnico-progettuale sia per l’ottenimento del certificato per le attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco sia per il rinnovo dello stesso.


Valutazione del rischio incendio

Per le attività lavorative non soggette al certificato di prevenzione incendi deve essere effettuata la valutazione del rischio che prevede le seguenti fasi:

  • individuazione di ogni pericolo di incendio
  • identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio
  • verifica dell’adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti
  • individuazione delle misure relative ai percorsi di fuga
  • individuazione delle misure per la rilevazione e l’allarme incendio
  • scelta delle attrezzature e impianti di estinzione degli incendi

I piani d’emergenza

Redazione del piano di emergenza tenendo conto di:

  • caratteristiche distributive dei luoghi di lavoro con particolare riferimento alle vie di esodo
  • sistema di rilevazione e di allarme incendio
  • numero di addetti all’attuazione e al controllo del piano e all’assistenza per l’evacuazione
  • misure specifiche per i lavoratori esposti a rischi particolari
  • misure specifiche per le aree ad elevato rischio di incendio

Redazione delle planimetrie riportati i percorsi da seguire in caso di evacuazione e la dislocazione dei presidi antincendio.


Certificati di legge

Certificazioni relative alla resistenza al fuoco delle strutture redatte da professionista iscritto all’albo professionale e in possesso dei requisiti di idoneità di cui alla Legge 818/84.

Valutazione rischio ATEX


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Gestione della sicurezza

Gestione della sicurezza

gestione sicurezza bn

Procedure e istruzioni di lavoro in sicurezza

Redazione di ordini di servizio e procedure di sicurezza e di igiene del lavoro destinati ai preposti e ai lavoratori.


Piani di adeguamento alla normativa di sicurezza e alle norme di buona tecnica

Verifica mediante sopralluoghi della conformità ai requisiti di sicurezza e di igiene previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). Redazione di specifici piani di adeguamento strutturali, impiantistici e di organizzazione del lavoro volti a pianificare gli interventi necessari per rendere gli ambienti di lavoro rispondenti alle normative. La programmazione degli interventi di adeguamento è integrata con l’individuazione di misure temporanee alternative equivalenti da attuare in attesa degli interventi definitivi.


Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL)

Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL) è un sistema organizzativo aziendale finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza (come definito nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) cercando, attraverso la strutturazione e la gestione, di massimizzare i benefici minimizzando, al contempo, i costi.

ECO-CONSULT S.r.l. è in grado di assistere i suoi clienti nell’organizzazione di un SGSSL sia secondo quanto previsto dalle linee guida UNI-INAIL e sia secondo le linee guida OHSAS 18000:2008.


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Verifica sanificazione

Verifica Intervento di Sanificazione

verifica sanificazione

L’infezione da SARS-Covid-2 e la malattia conseguente, il Covid-19, si propaga nell’aria attraverso la formazione delle droplet, goccioline/aereosol di dimensione micronica, emesse in starnuti, colpi di tosse, ecc. Esse contengono al loro interno il virus, in grado di mantenersi attivo per diverse ore depositandosi su qualsiasi superficie. Insieme agli interventi di sanificazione è opportuno fare di più, ovvero verificarne l’efficacia nel tempo.


Perchè il nostro servizio

La Eco-Consult S.r.l. è in grado di effettuare, con i suoi mezzi tecnici e con la professionalità dei suoi operatori specializzati, interventi di valutazione del grado di pulizia di un ambiente. Il servizio prevede sia il controllo della presenza di carica batterica/micotica eccessiva, sia il controllo della presenza di droplet ancora attivi, garantendo una maggiore sicurezza per tutti gli operatori, e una qualità della vita lavorativa migliore. In fase di controllo alcune risposte saranno istantanee, altre comportano analisi batteriologiche e molecolari più sofisticate.


Garanzia del trattamento

La valutazione dell’efficacia della pulizia degli ambienti è certificata dalla Eco-Consult S.r.l. e garantisce un elevato standard igienico ambientale. Più controlli, più igiene, più salute per tutti.


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Novità relative alle Emissioni in Atmosfera

emissioni

D.Lgs. 30 luglio 2020 n. 102 [Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170]


Il 28 agosto 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 30 luglio 2020, n. 102 (Gazzetta Ufficiale n. 202 del 13/08/2020) recante sia integrazioni e correzioni al D.Lgs. 183/2017 sulla limitazione delle emissioni nell’atmosfera dei medi impianti di combustione (già correttivo della Parte V del D.Lgs. 152/2006), sia disposizioni volte al riordino del quadro normativo generale attinente agli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.
Le novità legislative riguardano sia gli stabilimenti già autorizzati sia quelli con procedimento autorizzatorio in itinere (e in chiusura dopo il 28 agosto) o di prossima attivazione.

Evidenziamo, in particolare tra le altre, alcune modifiche apportate a:

  • Art. 268, con l’inserimento della lett. «f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena» e la sostituzione della lett. «mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante»;
  • Art. 269, con inserimento di precisazioni sulla gestione di variazione di gestore dello stabilimento e tempistica di comunicazione all’autorità competente, sulle spese per rilievi, accertamenti, verifiche e sopralluoghi necessari per l’istruttoria relativa alle autorizzazioni a carico del richiedente, sulla base di appositi tariffari adottati dall’autorità competente;
  • Art. 271, con inserimento dell’art. 7-bis che precisa la gestione di emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata che devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Dette sostanze e quelle classificate SVHC devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui tali sostanze previste sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all’autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base di detta relazione, l’autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione. Analoghe valutazioni e tempistiche di comunicazione sono previste anche per stabilimenti o installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni sono soggette a una modifica della loro classificazione;
  • Art. 281, relativamente agli impianti di combustione;
  • Norme transitorie, tra le varie evidenziamo che in caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore (28/ago/2020) in cui le sostanze o le miscele previste dall’articolo 271, comma 7-bis sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione prevista è inviata all’autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto;
  • Sanzioni, apportate modifiche all’ambito sanzionatorio del decreto;
  • Parte II, Allegato I, parte V, modificato con specifico nuovo allegato.

Link e approfondimenti:


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